ARCHIVIO
Regio Viglietto
Medaglie d'Oro e d'Argento al Valor Militare
26 marzo 1833
(a cura di Roberta Bottoni e Paola Tomasini)
Fonte:
UFFICI
STORICI ESERCITO - MARINA – AERONAUTICA,
Costantino
Scarpa – Paolo Sèzanne
LE
DECORAZIONI AL VALORE
DEI
REGNI DI SARDEGNA
E
D’ITALIA
(1793
– 1946)
REGIO VIGLI ETTO 26 MARZO 1833
col quale Sua Maestà istituisce un nuovo distintivo
d'onore consistente in una Medaglia coniata in Oro ed in Argento, onde premiare
secondo i casi, le azioni di segnalato valore militare. (rif: "medaglia al
valore militare").
CARLO
ALBERTO
per
grazia di Dio
RE
DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA
DI SAVOIA, DI GENOVA ecc.
PRINCIPE
DI PIEMONTE ecc. ecc.
Molte, non meno che ben
distinte e spesso importantissime per l'Armata e per lo Stato, essere potendo
le azioni di vero e segnalato valore, che per la severità dei paragrafi 6 e 7 degli
Statuti dell'Ordine Militare di Savoia, dalla Saviezza del Re Vittorio
Emanuele, di gloriosa memoria, creato con Patenti del 14 agosto 1815, non
potrebbero dar diritto allo acquisto delle decorazioni ivi stabilite; e volendo
Noi, ben anzi, che tutti li tratti di vero militare coraggio, che meritare
veramente lo puonno, vadano nelle nostre Armate sì di terra che di mare
premiati e contraddistinti con pubblico contrassegno che, appunto perché
d'onore nomato, ben a ragione l'oggetto precipuo forma di chi al mestiere delle
armi dedito, tutto d'onore si pasce e vive; nell'ardente desiderio che abbiamo,
che un sì nobile sentimento, padre felice ognora delle più generose azioni,
sempre più abbondanti emetta li germogli suoi dalle profonde radici, che fitte
tenne mai sempre nelle piemontesi Armate. Ci siamo disposti a determinare
quanto segue:
Art. 1
E' creato un distintivo
d'onore consistente in una Medaglia coniata in oro, od in argento, colla quale,
a seconda dei casi, saranno colla una o coll'altra premiate le azioni di
segnalato valore che avranno luogo nelle nostre Armate.
Art.
2
La medaglia avrà da un
lato la Croce sormontata da una Corona col motto all'intorno "al valore
militare", e sul rovescio due rami d'alloro, in mezzo ai quali s'inciderà
il nome del decorato, e nel contorno il sito dell'azione, e la sua data.
Art.
3
Ogni militare di
qualunque grado sia fra li Generali, Ufficiali, Bassi Ufficiali e Soldati di
qualunque Corpo o Arma delle nostre Armate, tanto di terra come di mare, potrà
ottenerla, ed i decorati della medesima godranno gli stessi onori e privilegi
stabiliti per i Cavalieri e Militi dell'Ordine Militare di Savoia
Art.
4
Potrà essere concessa
immediatamente sul campo stesso di battaglia da Noi in persona, quando
così ci piaccia, ovvero dal Generale in
capo, o dai Generali di Divisione, qualora siano da Noi a ciò debitamente
autorizzati.
Art.
5
Non
sarà compartita ad intiere Compagnie o Squadroni, che sotto gli ordini di
Uffiziali si fossero distinti in qualche affare, dovendo essere riservata
unicamente per le azioni personali.
Quelli
che si troveranno decorati della medaglia sia d'oro, come d'argento, avranno il
diritto di portarla pubblicamente appesa
al petto, non solo durante il loro
militare servizio, ma ben anche qualora o dall'attivo fossero passati allo
inattivo in Corpi sedentarii qualunque, Invalidi o Giubilati; ovvero qualora
per tempo finito, od altra causa a Noi benevisa, avessero ottenuto nelle debite
forme il loro congedo dallo stesso servizio; a qual effetto si farà annotazione
sul congedo della Medaglia di cui è fregiato, e del fatto per cui l'ha
conseguita, acciò gli serva in ogni tempo di carta dimostrativa alle autorità
locali (ed altre aventi diritto a fargliene domanda) il diritto ch'egli stesso
ha di portarla sull'abito borghese che riveste, in dipendenza dell'ottenuto congedo.
Art. 6
Sebbene l'instituzione di detto distintivo d'onore sia
principalmente diretta a ricompensare le azioni di valore che aver puonno luogo
in tempo di guerra nelle fazioni qualunque contro il nemico, non perciò
escludiamo Noi dal potervi aspirare anche in piena pace con quelle altre di
veramente segnalato coraggio, che praticate fossero dai nostri militari
qualunque, nel periodo d'un servizio a
cui trovinsi comandati, secondo la natura dell’arma propria in cui
servono.
Art.
7
All'eccezione
di quei casi, in cui la Medaglia troverassi data istantaneamente sul campo
stesso di battaglia per Sovrana Nostra decisione, come all'articolo 4, dovrà la
distribuzione della medesima aver luogo soltanto a misura che vi saranno
soggetti veramente degni di conseguirla. Sarà quindi cura dei Generali, che comandano li rispettivi Corpi
di Armata, di riconoscere, sempre quando succeda che taluno siasi reso
meritevole di questo distintivo d'onore, le circostanze le più minute
dell'azione, e di sentire ed esaminare li testimoni che saranno presentati, e
quegli altri che si giudicasse di far chiamare per far risultare della
distinzione e particolarità della medesima.
Ciò
eseguito, trasmetteranno il tutto al nostro Primo Segretario di Guerra e Marina
in apposita distinzione in iscritto.
Avvertiamo
però che dette domande dovranno essere a Noi sottomesse entro il termine
perentorio di tre mesi dal dì del fatto che potrà averla meritata; passato il
quale, non saranno più accettate, riuscendo spesso dubbiose le testimonianze
che maggiormente si allontanano dal giorno della seguita azione.
Il
nostro Primo Segretario di Guerra e Marina ce ne farà tosto il dovuto rapporto
onde averne in proposito le Sovrane Nostre decisioni.
Onde abbiano li Generali
Comandanti Corpi d'Armata una tal qual norma nelle loro proposizioni, si è nel quì
unito Elenco, d'ordine nostro firmato dal Nostro Primo Segretario di Guerra e
Marina, fatto cenno delle principali
azioni che puonno guidare ad ottenere tal distintivo di onore.
Art. 9
Sarà
cura dei Generali Comandanti i Corpi d'Armata di far dare allo ordine del
giorno della propria Divisione, ogni qualvolta ha luogo la distribuzione di
Medaglie, il nome di ciascun individuo decorato, accompagnato da un ristretto
dettaglio dell'azione per cui lo fu.
Registro
nominativo dei medesimi, con chiaro dettaglio delle loro azioni, sarà
esattamente tenuto nel nostro Ministero di Guerra e Marina.
Art. 10
I
soggetti, ai quali sarà per tal modo da Noi accordata la Medaglia, dovranno
riceverla pubblicamente dalle mani del Comandante del Reggimento, Battaglione o
Corpo in cui servono, ed alla presenza di tutti gli Uffiziali, Bass'Uffiziali e
Soldati, che dovranno essere sotto le armi. Il Comandante, al suono dei
militari strumenti, la porrà di propria mano alla bottoniera dell'individuo che
l'avrà meritata, pendente da un nastro turchino celeste, dichiarando a questo
che potrà far uso di tale divisa in ogni tempo, ed ancorchè per circostanze di
famiglia fosse obbligato a lasciare il servizio, o se ne ritirasse per tempo
finito.
Il
nastro turchino celeste sarà uguale, e della dimensione di 32 millimetri di
lunghezza tanto per la Medaglia d'oro, come per quella d'argento.
Art. 11
Colui
che, decorato già d'una Medaglia d'argento, si distinguesse con azione che gli
valesse quella d'oro, potrà accoppiarla, portandole entrambe appese al
rispettivo nastro turchino celeste. Viceversa intendasi di colui che, fregiato
già della Medaglia d'oro, facesse un'azione per cui gli venisse concessa quella
d'argento.
Finalmente
colui che, decorato già della Medaglia d'oro, avesse la sorte di spingersi a
nuova azione per cui aspirar potesse ad una seconda Medaglia parimenti d'oro,
ottenendola, potrà portarle entrambe d'oro, appese caduna al rispettivo nastro
turchino celeste come sopra.
Le
ulteriori azioni di segnalato valore, con cui fosse a distinguersi un individuo
già fregiato di due Medaglie, o d'oro entrambe od entrambe d'argento, ovvero
l'una d'oro e l'altra d'argento, saranno da Noi
prese in considerazione per quegli avanzamenti di grado od altre
ricompense che ci parranno più benevise.
Art. 12
I Militari fregiati della
Medaglia d'argento godranno di un annuo soprassoldo di Lire 50 per caduna
Medaglia. Ogni Medaglia d'oro porta seco il soprassoldo di Lire 100, dal che ne
nasce per natural conseguenza, che un individuo fregiato di due Medaglie
d'argento avrà un annuo soprassoldo di Lire 100, e che quello fregiato d'una Medaglia d'oro e d'una d'argento godrà
dell'annuo soprassoldo di Lire 150, e
che finalmente l'individuo decorato di due Medaglie d'oro, avrà il soprassoldo
di Lire 200.
Art. 13
Il
soprassoldo stabilito, come all'articolo precedente, verrà corrisposto sul
Bilancio Militare, e gli individui ai quali verrà assegnato, ne godranno dal
giorno dell'azione che avrà loro meritato simile favore, e durante la loro
vita, in qualunque grado si trovino, ed in qualunque situazione di attivo o
sedentario servizio, di riposo, giubilazione, o di assoluto congedo.
Qualora
il valore simultaneamente dimostrato da tutti gli individui di uno stesso
Reggimento fosse stato così distinto, e talmente vantaggiosi ne fossero stati i
risultati, che determinati Ci avessero a decorarlo della Medaglia alle bandiere
(malgrado l'espresso all'articolo 5), il
soprassoldo annesso alla medesima verrà annualmente corrisposto alla Cassa
Reggimentaria, che dovrà tenerlo in fondo a parte; e tostochè
giungerà a formare la complessiva somma di Lire 300 dovrà darsi in
corredo a quella fra le figlie dei Bassi Ufficiali e soldati del Corpo, che
facendosi sposa in quell'anno, od entrando in un ritiro, ove fosse, ad un tempo
da un Consiglio composto da tutti gli Ufficiali Superiori del Corpo, presieduto
dal Generale di Brigata, e coll'intervento del Cappellano, farà le funzioni di
Relatore (però con voto deliberativo), giudicata degna per saviezza di costumi,
regolarità di condotta, ed istruzione cristiana e sociale proporzionata alla
propria condizione. In difetto verrà al Consiglio suddetto distribuita tal
somma nel modo più equo e conveniente fra le famiglie più bisognose e
meritevoli del Reggimento, praticandosi come sovra, ogni qual volta il fondo
giunge alla complessiva somma suaccennata di Lire 300.
Art. 14
Morendo un individuo
fregiato della Medaglia d'argento o d'oro, ovvero d’ambedue, ed in conseguenza
provveduto del relativo soprassoldo, le Medaglie rimarranno in perpetuo
proprietà delle famiglie, ed il soprassoldo medesimo di cui godeva l'individuo
verrà corrisposto alla di lui vedova, durante il suo stato vedovile, ed in
mancanza di questa, ai figli minori di anni 15 cumulativamente, e finché il più
giovane d'essi giunga all’età di 15 anni compiuti.
Art. 15
Occorrendo
che i soggetti decorati della Medaglia dovessero per malattia passare all'Ospedale,
non si potrà per alcun titolo ritener il soprassoldo alla medesima assegnato.
Per
quei militari però che per motivo di assenza dal Corpo trovinsi nella
circostanza di perdere la paga ordinaria militare ch'è loro assegnata, non
perderanno questi il soprassoldo per tutto il tempo che resteranno assenti con
debita licenza, ma ne rimarranno bensì privi dal giorno che saranno dichiarati
assenti senza licenza, e la riammessione al godimento del medesimo verrà
regolata a norma dell'articolo 19 qui appresso
Art. 16
Le Medaglie d'oro e
d'argento come sopra stabilite, ed il relativo soprassoldo, non si accorderanno
che per azioni di merito posteriori alla data delle presenti, non dovendosi in
conseguenza aver riguardo alcuno alle domande che fossero appoggiate a fatti
anteriori alla suddetta data, di qualunque natura dessi siano; non potrà il
nostro Primo Segretario di Guerra e Marina sotto verun titolo accettarne le
proposte, e tanto meno sottomettercele.
Art. 17
Se
mai accadesse che taluno avesse la viltà di vendere, o giocare la sua Medaglia,
perderà con essa anche tutti li vantaggi che vi sono uniti.
Difficilissimi
nel menare buone le ragioni di colui il quale asserisse essergli la medesima
stata rubata ovvero di averla perduta: tuttavia concederemo che ne venga
distribuita un'altra simile allora quando, con prove veramente solide e
sufficienti, farà constare della pretta verità di quanto asserisce.
Art. 18
Affinchè
il nostro Ministero di Guerra e Marina sia in grado di tenere ben esatto il
registro dei decorati delle Medaglie, voluto dall'articolo 9 delle presenti, e
di dare le occorrenti disposizioni relativamente al soprassoldo, i Generali di
Brigata, oppure i Comandanti di Corpo e Spedizione, dovranno essere ben esatti,
nè risparmiare di dettagli nel trasmettere allo stesso Dicastero gli stati ai
quali gli invita il succitato articolo 7 corredati dalle opportune pezze di
appoggio.
Art. 19
Verrà
irremissibilmente privato dell'onorifico distintivo della Medaglia, e
corrispondente soprassoldo colui che per qualsiasi motivo venisse condannato a
pena infamante.
Verrebbe
egualmente tolta affatto dalla Bandiera di quel Reggimento che si abbandonasse
in faccia al nemico ad una condotta diametralmente opposte a quella appunto per
cui ne era stato fregiato.
Nel
caso di passaggio al Corpo Franco o di condanna ad altra pena eccedente sei
mesi di carcere, la facoltà di fregiarsi delle Medaglie, e di godere
l'annessovi soprassoldo cesserà per tutta la durata della pena medesima, e sarà
quindi da Noi determinato, secondo le circostanze, se l'individuo stato
sottoposto a tal castigo, meriti o no di essere riammesso successivamente al
godimento del perduto favore.
Qualora
un Reggimento insignito della Medaglia alle bandiere, dasse in eccesso di
generale insubordinazione così grave e pertinace che, degenerando in vero
ammutinamento, a reprimere il quale più non bastando la voce, l'autorità e gli
sforzi degli Ufficiali e Bassi Uffiziali proprii, si dovesse ricorrere all'uso
di altra forza, il distintivo verrà tolto, e riconsegnato al nostro Ministero
di Guerra e Marina, riservando poscia a
Noi soli il decidere, se e quando ci piaccia di ridonarglielo, e permettergli
di nuovamente fregiarsene.
Mandiamo
pertanto a chi spetta di puntualmente eseguire le suddette nostre Sovrane
disposizioni, perchè tale è il nostro volere.
Dato a Torino il 26 di marzo 1833.
CARLO
ALBERTO
Di Villamarina
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