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lunedì 27 giugno 2022

I TRIBUNALI PER CRIMINI DI GUERRA

 GEOPOLITICA DELLE PROSSIME SFIDE


Ten. Cpl. Sergio Benedetto Sabetta

           

A)    Principi di diritto internazionale :

 

I ) Chiunque commetta un atto che costituisce crimine secondo il diritto internazionale ne è responsabile ed è passibile di condanna

II ) La circostanza che una norma interna non preveda una sanzione penale per un atto che costituisce un crimine secondo il diritto internazionale non esime la persona che abbia commesso tale atto dalla responsabilità secondo il diritto internazionale

III ) Il fatto che la persona che ha commesso un atto costituente crimine secondo il diritto internazionale abbia agito in qualità di Capo di Stato o di funzionario con responsabilità di governo non la solleva dalla responsabilità secondo il diritto internazionale .

IV ) Il fatto che una persona abbia agito obbedendo ad un ordine del suo governo o di un suo superiore non esclude la responsabilità della persona secondo il diritto internazionale, purché la sua scelta morale fosse di fatto possibile.

V ) Ciascuna persona accusata di un crimine secondo il diritto internazionale ha il diritto ad un processo equo in fatto e in diritto.

VI ) I seguenti crimini sono perseguibili come crimini secondo il diritto internazionale:

a)     Crimini contro la pace:

1)Pianificazione, preparazione, scatenamento o conduzione di una guerra di aggressione o di una guerra di violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali;

2)Partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto diretto a commettere uno degli atti menzionati al punto precedente.

b)  Crimini di guerra:

       Violazione delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati; omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari.

c ) Crimini contro l’umanità:

            L’omicidio volontario, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e gli altri atti inumani posti in essere contro una popolazione civile, o le persecuzioni per ragioni politiche, razziali o religiose, quando tali atti sono perpetrati o tali persecuzioni sono condotte in esecuzione di o in connessione con un crimine contro la pace o di un crimine di guerra.

VII ) La complicità nella commissione di un crimine contro la pace, di un crimine di guerra o di un crimine contro l’umanità come indicati nel Principio VI, costituisce un crimine secondo il diritto internazionale.

 

B ) Considerazioni :

 

Vari sono i problemi sollevati, il primo e il più rilevante è procedurale e riguarda il Principio V, consistente nell’indipendenza di giudizio dell’organo inquirente, che non può essere nella raccolta delle prove e formulazione dei capi d’accusa una delle parti in guerra, occorre la terzietà quale garanzia di imparzialità.

Problema ulteriore è la composizione del Tribunale che, se può e deve comprendere a garanzia la presenza di un giudice della parte offesa, altrettanto deve comprendere altri giudici terzi a garanzia dell’imputato.

Si parla nel Principio IV della possibilità di una scelta morale, ma in guerra con il codice militare e la gerarchia, in presenza di violenze e fatti eccezionali, è difficile avere l’autonomia morale richiesta. Ma anche la difesa dei diritti prevista nel Principio VI può dare luogo a dubbi interpretativi relativi a i trattati o accordi.

Churchill avvertiva la pericolosità di un tribunale di soli vincitori esprimendo le proprie perplessità giuridiche, osservando ironicamente che nella prossima guerra si poteva essere dall’altra parte, in effetti basta pensare ai bombardamenti di Colonia e Dresda, alla fucilazione de alcuni prigionieri italiani della Divisione Livorno in Sicilia, e alle due  bombe atomiche in Giappone.

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Sebbene la IV Convenzione dell’Aja del 1907 prevedeva la formale dichiarazione di guerra all’art. 4 del Regolamento per la tutela dei prigionieri di guerra, nella prassi nata nel corso del ‘900 si è passati all’informale “stato di guerra” basato sui semplici atti di ostilità, principio consacrato nella II Convenzione di Ginevra del 1949.

Nella successiva III Convenzione di Ginevra del 1949, si prevede un trattamento umano ai prigionieri vietandone lo spoglio dei beni personali e l’uso di rappresaglie.

Tuttavia il diffondersi nella seconda metà del ‘900 e nei primi decenni del nuovo secolo di conflitti atipici e di organizzazioni paramilitari private nei conflitti ha messo in difficoltà l’applicazione di tali principi, questo si riflette non solo nelle guerre in Medio Oriente e Africa ma anche nell’attuale conflitto in Ucraina.


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