GEOPOLITICA DELLE PROSSIME SFIDE
Ten. Cpl. Sergio Benedetto Sabetta
A) Principi di diritto internazionale :
I ) Chiunque commetta un atto che
costituisce crimine secondo il diritto internazionale ne è responsabile ed è
passibile di condanna
II ) La circostanza che una norma
interna non preveda una sanzione penale per un atto che costituisce un crimine
secondo il diritto internazionale non esime la persona che abbia commesso tale
atto dalla responsabilità secondo il diritto internazionale
III ) Il fatto che la persona che ha
commesso un atto costituente crimine secondo il diritto internazionale abbia
agito in qualità di Capo di Stato o di funzionario con responsabilità di
governo non la solleva dalla responsabilità secondo il diritto internazionale .
IV ) Il fatto che una persona abbia
agito obbedendo ad un ordine del suo governo o di un suo superiore non esclude
la responsabilità della persona secondo il diritto internazionale, purché la
sua scelta morale fosse di fatto possibile.
V ) Ciascuna persona accusata di un
crimine secondo il diritto internazionale ha il diritto ad un processo equo in
fatto e in diritto.
VI ) I seguenti crimini sono
perseguibili come crimini secondo il diritto internazionale:
a)
Crimini
contro la pace:
1)Pianificazione,
preparazione, scatenamento o conduzione di una guerra di aggressione o di una
guerra di violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali;
2)Partecipazione
ad un piano concertato o ad un complotto diretto a commettere uno degli atti
menzionati al punto precedente.
b)
Crimini di guerra:
Violazione delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza
limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per
essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile
dei o nei territori occupati; omicidio volontario o maltrattamento di
prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di
proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e
villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari.
c ) Crimini contro l’umanità:
L’omicidio
volontario, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e gli
altri atti inumani posti in essere contro una popolazione civile, o le
persecuzioni per ragioni politiche, razziali o religiose, quando tali atti sono
perpetrati o tali persecuzioni sono condotte in esecuzione di o in connessione
con un crimine contro la pace o di un crimine di guerra.
VII ) La complicità nella commissione
di un crimine contro la pace, di un crimine di guerra o di un crimine contro
l’umanità come indicati nel Principio VI, costituisce un crimine secondo il
diritto internazionale.
B ) Considerazioni :
Vari sono i problemi sollevati, il
primo e il più rilevante è procedurale e riguarda il Principio V, consistente
nell’indipendenza di giudizio dell’organo inquirente, che non può essere nella
raccolta delle prove e formulazione dei capi d’accusa una delle parti in
guerra, occorre la terzietà quale garanzia di imparzialità.
Problema ulteriore è la composizione
del Tribunale che, se può e deve comprendere a garanzia la presenza di un
giudice della parte offesa, altrettanto deve comprendere altri giudici terzi a
garanzia dell’imputato.
Si parla nel Principio IV della
possibilità di una scelta morale, ma in guerra con il codice militare e la
gerarchia, in presenza di violenze e fatti eccezionali, è difficile avere
l’autonomia morale richiesta. Ma anche la difesa dei diritti prevista nel
Principio VI può dare luogo a dubbi interpretativi relativi a i trattati o
accordi.
Churchill avvertiva la pericolosità
di un tribunale di soli vincitori esprimendo le proprie perplessità giuridiche,
osservando ironicamente che nella prossima guerra si poteva essere dall’altra
parte, in effetti basta pensare ai bombardamenti di Colonia e Dresda, alla
fucilazione de alcuni prigionieri italiani della Divisione Livorno in Sicilia,
e alle due bombe atomiche in Giappone.
1
Sebbene la IV Convenzione dell’Aja
del 1907 prevedeva la formale dichiarazione di guerra all’art. 4 del
Regolamento per la tutela dei prigionieri di guerra, nella prassi nata nel
corso del ‘900 si è passati all’informale “stato di guerra” basato sui semplici
atti di ostilità, principio consacrato nella II Convenzione di Ginevra del
1949.
Nella successiva III Convenzione di
Ginevra del 1949, si prevede un trattamento umano ai prigionieri vietandone lo
spoglio dei beni personali e l’uso di rappresaglie.
Tuttavia il diffondersi nella seconda
metà del ‘900 e nei primi decenni del nuovo secolo di conflitti atipici e di
organizzazioni paramilitari private nei conflitti ha messo in difficoltà l’applicazione
di tali principi, questo si riflette non solo nelle guerre in Medio Oriente e
Africa ma anche nell’attuale conflitto in Ucraina.
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