Regio Decreto con il quale si creano le truppe volontarie per la Guerra all'Austria
Vittorio Emanuele II
per grazia di Dio e per volontà della
nazione
Re d'Italia.
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro
segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto
segue:
Art. 1. È approvata la formazione di
Corpi volontari italiani per cooperare coll'esercito regolare.
Il generale Garibaldi è nominato
comandante di detti volontari.
Art. 2. I volontari avranno la bandiera
nazionale e presteranno giuramento di fedeltà al re ed alle leggi
dello Stato.
Art. 3. Per essere ammesso nel Corpo
volontari è necessario non avere verun obbligo di leva militare.
Coloro i quali appartengono alla classe
1845 o anteriori potranno essere accettati, salvo che presentino o il
congedo assoluto dal servizio, o il certificato d'aver soddisfatto
all'obbligo della leva.
Coloro i quali successivamente alla
loro ammissione nei Corpi volontari venissero colpiti dalla leva
dovranno adempiere al loro obbligo nell'esercito regolare, e la
circostanza di far parte di Corpi volontari non li esimerà dal
dovere di presentarsi all'autorità di leva sotto pena d'esser
dichiarati renitenti in caso non si presentino.
Art. 4 Gli individui che a qualunque
titolo appartengono all'esercito regolare non potranno far parte dei
Corpi volontari a meno che ne ottengano espressa autorizzazione
ministeriale.
Le infrazioni a questa disposizione
saranno considerate quali diserzioni e punite colle pene stabilite
per la diserzione nel codice penale militare.
Art. 5. Gli ufficiali dei Corpi
volontari saranno provvisti di una commissione ministeriale.
La relativa loro anzianità e le loro
norme di avanzamento saranno regolate da speciali istruzioni.
Art. 6. Gli uomini di bassa-forza
dovranno assoggettarsi alla ferma di un anno.
Art. 7. Così gli ufficiali come la
bassa forza dei Corpi volontari sono pareggiati a quelli
dell'esercito regolare per quanto concerne le competenze, gli onori e
i vantaggi, e sono nello stesso modo soggetti al codice penale
militare e da tutte le leggi e regolamenti che riguardano la
subordinazione e la disciplina.
Art. 8. Coloro i quali per ferite
riportate in guerra fossero resi inabili al servizio avranno diritto
all'applicazione della legge per le pensioni militari.
Art. 9. Il numero dei battaglioni da
organizzarsi è per intanto stabilito venti. La loro formazione avrà
luogo secondo è stabilito dall'articolo 12 ed i quadri saranno
successivamente attuati in rapporto della forza effettiva esistente,
prendendo per base l'organico dell'esercito regolare.
La corrisponsione delle competenze così
in denaro come in natura, avrà principio dal giorno in cui
entreranno effettivamente a far parte del Corpo.
Art. 10. I volontari dipenderanno dal
ministero della guerra e saranno sotto gli ordini del comando
superiore dell'esercito
Art. 11. Apposita commissione dà
nominarsi dal nostro ministro della guerra compilerà le speciali
istruzioni concernenti:
a) Le norme d'ammissione, anzianità ed
avanzamento degli uffiziali;
b) Le condizioni di età ed i requisiti
necessari onde essere ammessi all'arruolamento della bassa forza;
c) L'equipaggiamento, armamento e la
divisa;
d) Le regole amministrative.
La stessa Commissione proporrà pure le
località in cui siano a formarsi i battaglioni.
Art. 12. Giusta le proposte di cui
all'articolo precedente, si stabiliranno le liste degli uffiziali e
si apriranno gli arruolamenti.
Per disposizione ministeriale sarà
determinato il giorno della chiamata dei battaglioni.
Art. 13. I Corpi volontari potranno
essere sciolti ogni qualvolta il governo lo creda conveniente.
In tal caso, i componenti dei medesimi
saranno congedati con una gratificazione eguale a sei mesi od un anno
di paga, a seconda dei servigi prestati, salvo a ricompensare in modo
speciale coloro che abbiano acquistato benemerenze eccezionali.
Art. 14. Le presenti disposizioni
potranno pur essere applicate ad altri Corpi di volontari che secondo
le eventualità locali venissero autorizzati nel seguito con reali
decreti.
Il predetto nostro ministro segretario
di Stato è incaricato dell'esecuzione di questo decreto il quale
sarà registrato alla Corte dei conti.
Dato a Firenze, addi 6 maggio 1866.
Vittorio Emanuele.
L. PETTINENGO
(a cura di Roberta Bottoni e Chiara
Carandente)
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