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martedì 1 aprile 2025

Contributo alla Formazione dell'Albo d'Oro dei Decorati Italiani. Le Decorazioni al valore di Forza Armata II parte Le Decorazioni dell'Esercito Italiano

 ARCHIVIO

 Progetto Albo d'Oro

Manuel Vignola

Partiamo con l'analisi delle decorazioni dell'Esercito, istituite con la legge n. 330 del 26 luglio 1974 (G.U. 12 agosto 1974 n. 211), la quale stabiliva di premiare atti di valore volti a salvare vite umane o impedire/ridimensionare gravi sinistri con la Medaglia al Valore nelle classi oro/argento/bronzo, mentre invece per chi avesse compiuto imprese e studi caratterizzati da rara perizia per il progresso della FF.AA. venivano istituite le Croci al Merito sempre nelle tre classi. Tali decorazioni venivano concesse su proposta del Ministro della Difesa dal Presidente della Repubblica nel caso delle Medaglie al Valore, direttamente dal Ministro per quanto riguarda le Croci di Merito, previo vaglio di una Commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore con due Ufficiali Generali (uno dell'Arma se il candidato vi appartiene), un Generale della FF.AA. del candidato se differente o un Dirigente Superiore dell'Amministrazione civile di appartenenza.

Tale legge è rimasta in vigore sino all'emanazione del Codice dell'Ordinamento Militare nel 2010 che ha ridefinito l'intera materia alla luce delle successive modifiche intervenute nell'impianto militare dello Stato. Nello specifico l'art. 1433 e ss. ha stabilito la concessione per premiare atti di valore in attività militari non belliche al fine di salvare vite o evitare/attenuare gravi sinistri, mentre per la Croce al Merito in tre classi è necessario aver compiuto imprese o studi con particolare abilità e perizia ottenendo risultati tali da consentire il progresso dell'Esercito; il T.U.R.O.M. ha stabilito le specifiche delle singole medaglie nella forma e nelle sue varie componenti.






Medaglia d'Oro al Valore E.I. e Croce d'Oro al Merito (www.quirinale.it)

 


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