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Progetto Albo d'Oro
Manuel Vignola
Partiamo
con l'analisi delle decorazioni dell'Esercito, istituite con la legge n. 330
del 26 luglio 1974 (G.U. 12 agosto 1974 n. 211), la quale stabiliva di premiare
atti di valore volti a salvare vite umane o impedire/ridimensionare gravi
sinistri con la Medaglia al Valore nelle classi oro/argento/bronzo, mentre
invece per chi avesse compiuto imprese e studi caratterizzati da rara perizia
per il progresso della FF.AA. venivano istituite le Croci al Merito sempre
nelle tre classi. Tali decorazioni venivano concesse su proposta del Ministro
della Difesa dal Presidente della Repubblica nel caso delle Medaglie al Valore,
direttamente dal Ministro per quanto riguarda le Croci di Merito, previo vaglio
di una Commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore con due Ufficiali
Generali (uno dell'Arma se il candidato vi appartiene), un Generale della
FF.AA. del candidato se differente o un Dirigente Superiore
dell'Amministrazione civile di appartenenza.
Tale
legge è rimasta in vigore sino all'emanazione del Codice dell'Ordinamento
Militare nel 2010 che ha ridefinito l'intera materia alla luce delle successive
modifiche intervenute nell'impianto militare dello Stato. Nello specifico
l'art. 1433 e ss. ha stabilito la concessione per premiare atti di valore in
attività militari non belliche al fine di salvare vite o evitare/attenuare
gravi sinistri, mentre per la Croce al Merito in tre classi è necessario aver
compiuto imprese o studi con particolare abilità e perizia ottenendo risultati
tali da consentire il progresso dell'Esercito; il T.U.R.O.M. ha stabilito le
specifiche delle singole medaglie nella forma e nelle sue varie componenti.
Medaglia d'Oro al Valore E.I. e Croce d'Oro al Merito (www.quirinale.it)
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