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domenica 3 dicembre 2017

Prigionia Italiana nella Seconda Guerra Mondiale. Gran Bretagna

APPROFONDIMENTI

 Richiesta di risarcimento da parte di ex prigionieri di guerra italiani


La posizione del Governo britannico in merito alle richieste di risarcimento da parte di ex prigionieri di guerra italiani
Premessa.
In seguito all'annuncio da parte del Governo tedesco di un programma di risarcimento a favore delle vittime del nazismo, comprese le persone che furono sottoposte a lavori forzati per il regime nazista in condizioni disumane di schiavitù, i media italiani si sono interessati alla questione del risarcimento non solo per tali persone ma anche per i militari italiani che, dopo essere stati catturati dagli Alleati, hanno lavorato per loro con lo status di prigionieri di guerra. La risonanza data alla questione dai media ha portato molti ex combattenti italiani, detenuti come prigionieri di guerra delle Autorità britanniche durante la guerra, a presentare richieste di indennizzo per il loro periodo di prigionia. Qui di seguito si spiega la posizione del Governo britannico a tale proposito.
Programma di risarcimento del Governo tedesco.
Il programma di risarcimento tedesco è destinato a quelle persone - di varie nazionalità e quasi tutte civili - che furono sottoposte a lavori forzati dal regime nazista, spesso dopo essere state deportate dai propri Paesi in Germania o in regioni da essa occupate. Queste persone lavorarono senza alcuna rimunerazione e vissero in condizioni di schiavitù particolarmente dure e disumane; fra di loro il tasso di mortalità fu altissimo a causa della malnutrizione, della totale mancanza di assistenza medica, dell'esaurimento fisico e dei maltrattamenti. Non avendo lo status di prigionieri di guerra, non erano protette dalla Convenzione di Ginevra, l’accordo internazionale del 1929 che regola il trattamento dei prigionieri di guerra, né beneficiavano della protezione e dell'assistenza della Croce Rossa Internazionale o della "Potenza Protettrice" neutrale (la Svizzera). E’ opportuno sottolineare che il programma di risarcimento tedesco non prevede alcun indennizzo per i militari detenuti dalle Autorità tedesche con lo status di prigionieri di guerra.
Militari italiani detenuti dal Regno Unito come prigionieri di guerra
Generalità.
Durante la seconda guerra mondiale, le Autorità britanniche osservarono la Convenzione di Ginevra nel loro trattamento dei militari nemici catturati e detenuti come prigionieri di guerra. Essi ricevevano razioni alimentari, capi di vestiario e una piccola "paga" la cui entità variava a seconda che il prigioniero lavorasse o meno. I campi britannici erano soggetti ad ispezioni da parte della Croce Rossa Internazionale e della "Potenza Protettrice" neutrale (la Svizzera). Tali ispezioni servivano a fare in modo che trattamenti scorretti o strutture inadatte non sfuggissero all'attenzione e alla censura delle Autorità e che vi si ponesse rimedio ove possibile. Il Governo britannico non ritiene che il trattamento riservato ai militari detenuti nei campi britannici con lo status di prigionieri di guerra nel pieno rispetto della Convenzione di Ginevra possa essere assimilato in alcun modo al trattamento riservato ai civili sottoposti a lavori forzati e tenuti in condizioni di schiavitù dal regime nazista, né ritiene che le condizioni di vita nei campi britannici possano essere paragonate a quelle esistenti nei campi tedeschi.
Rimunerazione da parte del proprio Governo.
I prigionieri di guerra di tutte le nazionalità accumulavano la loro paga presso il proprio Governo come membri delle proprie Forze Armate durante il periodo di tempo trascorso nei campi di prigionia nemici; al loro rilascio, avrebbero dovuto ricevere dal loro Governo gli arretrati di paga accumulati negli anni di prigionia, meno eventuali versamenti ricevuti in quegli anni (vedere paragrafo c qui sotto). Tutti i prigionieri di guerra italiani avrebbero dovuto ricevere gli arretrati di paga loro dovuti dalle Autorità italiane alla fine del conflitto e avrebbero dovuto risolvere qualsiasi questione rimasta in sospeso allora, con le Autorità italiane. Il Regno Unito non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda la rimunerazione dei militari italiani da parte del loro Governo nel caso in cui questa non fosse avvenuta.
Ufficiali e Personale Protetto (Personale medico/cappellani).
Secondo la Convenzione di Ginevra, gli Ufficiali e le cosiddette Persone Protette (ossia personale medico e cappellani) detenuti nei campi di prigionia non erano tenuti a lavorare per le Autorità che li detenevano; inoltre, tali Autorità dovevano fornire loro delle piccole somme di denaro per permettere loro di sostenere eventuali oneri imposti nei campi come quelli della mensa (che gli Ufficiali erano tenuti a pagare), nonché di acquistare i piccoli articoli disponibili negli spacci dei campi. Le Autorità britanniche osservarono tali disposizioni. L'importo delle somme versate agli Ufficiali/Persone Protette italiani era definito da accordi fra le Autorità britanniche e quelle italiane in modo che il Governo italiano potesse calcolare le somme versate loro dalle Autorità britanniche ed apportare le necessarie modifiche agli arretrati di paga dovuti loro in patria.
Militari di grado inferiore ad Ufficiale.
Secondo la Convenzione di Ginevra, i militari che non erano né Ufficiali né Persone Protette avevano l’obbligo di lavorare per la Potenza che li deteneva. Quasi tutti i Paesi belligeranti della seconda guerra mondiale - compreso il Regno Unito - impiegarono i loro prigionieri in questo modo. Tutti i prigionieri di guerra italiani detenuti dalle Autorità britanniche ricevettero un compenso per il lavoro svolto (in denaro o in buoni utilizzabili nei campi); l’entità del compenso dipendeva dal tipo di lavoro svolto e dal numero di ore lavorate. Tali compensi furono versati in aggiunta alla paga dovuta ai militari da parte del proprio Governo come membri delle proprie Forze Armate.
Cooperatori.
Dopo la resa dell'Italia nell'autunno del 1943 e la sua adesione alla causa Alleata come cobelligerante, le Autorità britanniche offrirono ai prigionieri italiani la possibilità di diventare "Cooperatori". Anche se formalmente erano sempre dei prigionieri di guerra, ai Cooperatori furono riservati privilegi sostanziali in termini di paga e di libertà di movimento al di fuori dei campi di prigionia. Circa il 60% dei prigionieri decise di diventare "Cooperatore" e lavorò fino al suo rimpatrio dopo la fine del conflitto.
Liquidazione alla fine della guerra.
Al momento del congedo dalle Forze Armate italiane, i militari italiani avrebbero dovuto ricevere dal proprio Governo gli arretrati di paga accumulati negli anni di servizio, compresi anche i periodi trascorsi come prigionieri di guerra. Secondo accordi fra il Governo italiano e quello britannico, qualsiasi problema in merito a saldi o arretrati - anche relativamente al lavoro svolto durante la prigionia - avrebbe dovuto essere risolto subito dopo il congedo, con le Autorità italiane. E’ opportuno ricordare inoltre che, secondo le condizioni del Trattato di Pace firmato dagli Alleati e dall’Italia nel 1947, l’Italia ha rinunciato a qualsiasi reclamo o richiesta di indennizzo di qualsiasi natura da parte del Governo o dei singoli cittadini italiani nei confronti dei Paesi Alleati. Tale rinuncia comprende qualsiasi richiesta di indennizzo da parte dei prigionieri di guerra italiani detenuti nei campi alleati secondo la Convenzione di Ginevra.
Conclusione.

In base alle considerazioni di cui sopra, il Governo britannico non ritiene fondata nessuna richiesta di risarcimento ad esso presentata da parte dei prigionieri di guerra.


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