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lunedì 24 marzo 2025

102° Anniversario della Fondazione dell'Istituto del Nastro Azzurro. Lo Statuto della Legione Azzurra

 APPROFONDIMENTI

 Storia del Nastro Azzurro

 Massimo Coltrinari.

Si pubblica lo Statuto della Legione Azzurra, fondata nel 1919 ed antesignana dell'Istituto del Nasto Azzuro, che ne riceve i lineamenti qualificanti e  signifcativi.

Statuto della Legione Azzurra

 Articolo 1.

 Si è costituita in Roma la “LEGIONE AZZURRA” fra decorati al valor militare.

 Possono far parte  della Legione Azzurra tutti quei combattenti di terra di mare dell’aria che avendo ottenuto per atti di valore compiuti dinanzi al nemico una ricompensa al valor militare non abbiano macchiata, con disonesto o riprovevole comportamento, la purezza originaria di essa.

 Articolo 2.

 La Legione Azzurra costituirà il copro nobiliare del valore dando ai segni del valore il loro fondamento e la loro ragione, nitidamente spirituale, di amore per la Patria

 Articolo 3

La Legione Azzurra è apolitica e si propone

a. esaltare dignitosamente ciascuno e tutti per valorizzare in se stessi e negli altri, come nelle ore del cimento, il giusto orgoglio della maggior prova fornita, specie negli umili, ignari spesso dell’alto significativo del segno del valore della sua dignità e nella sua capacità di rivendicazione ed elevazione

b. di svolgere propaganda perché il frutto della vittoria a prezzo di sangue conquistato sia all’Italia custodito fiancheggiando tutte le iniziative e le azioni che a tale fine mirano.

c. di dare opera alle più semplici  e più eletta diffusione e traverso episodi individuali e collettivi del corpo di nobiltà della essenza lirica ed epica del sentimento della Patria.

d. di offrire una Corte d’Onore azzurra a tutti gli azzurri: giudizio  e guarentigia di risoluzioni fieramente oneste e civili.

e. di pubblicare l’albo d’oro degli azzurri costituendo il nucleo solido e formidabile della nuova nobiltà che abbia per motto e per passione il travaglio azzurro del valore.

 Articolo 4

La Legione Azzurra avrà in ogni capoluogo di provincia sezioni che dipenderanno da un Comitato Centrale di dieci membri  che si chiamerà “Consiglio dei Dieci” ed avrà sede in Roma.

Ovunque il numero sia non inferiore a dieci sarà costituito un gruppo. I gruppi dipendono dalla sezione del capoluogo di provincia e ne formeranno parte integrante. Le sezioni sono autonome nel loro ordinamento interno ed eleggeranno un fiduciario. I fiduciari costituiranno un Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale eleggerà il Consigliodei Dieci ed un Segretario Generale.

 Articolo 5

Titoli di iscrizione  alla Legione Azzurra sono le ricompense al valore militare previste dall’art.119 dall’articolo 119 del regolamento di disciplina militare.

 Articolo 6

Gli azzurri devono essere muniti della tessera della Legione che verrà ritirata dalle sezioni verso il pagamento di lit.18 annue.

 Articolo 7

Al Consiglio Nazionale sono demandate tutte le iniziative e le direttive  che tendono al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo3 Si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta lo creda necessario il Consiglio dei Dieci

Articolo 8

Il Consiglio dei Dieci amministra la Legione e sulle direttive del Consiglio Nazionale che ne cura gli interessi morali e materiali. Nei casi di urgenza si sostituisce al Consiglio Nazionale che sarà investito dell’esame dei provvedimenti di urgenza alla prima riunione

 Articolo 9

Il Segretario Generale ha la firma degli atti della Legione

 Articolo 10

Il presente statuto è provvisorio  e diverrà definitivo in seguito a sanzione del Consiglio Nazionale

 

 


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