ARCHIVIO
Su un vecchio labaretto
proveniente dall’Austria.
Giorgio Madeddu
( seguito articolo in data 5 novembre 2024)
Ma perché i colori della croce al
Merito di Guerra nell’emblema dei decorati al Valore Militare?
Esite una spiegazione che deve
ricercarsi nell’evoluzione della normativa riguardante la croce al Valore
Militare.
Con R. D. 19 gennaio 1918 n. 205
veniva istituita la croce al “Merito di Guerra”, la croce, in bronzo, “porterà
da un lato, il motto: "Merito di Guerra", e sul rovescio una stella
in campo raggiato.” Con un nastro di “…37
mm., formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori
turchino-celeste e bianco alternati.”[1]
Successivamente con R.D. 10 marzo
1918, n. 356 veniva modificato il nastro che, in sostituzione delle undici
righe, ne riportava tre di colore turchino-celesti, larghe nove millimetri
ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque
millimetri. (fig. 2)
Con il R.D. 7 gennaio 1922, n.
195 veniva istituita al Croce di Guerra al Valore Militare, questa intendeva
premiare coloro che, avendo precedentemente ricevuto la croce al merito di
guerra, non per atti comuni, ma per specifici atti di valore, dovevano vedere
riconosciuto il proprio gesto con le ricompense al valor militare e seguire,
per la concessione, la procedura propria delle decorazioni al Valore Militare
con la pubblicazione del nominativo e la relativa motivazione. La Croce di
Guerra al Valore Militare manterrà lo stesso nastro della croce al Merito alla
quale andrà ad aggiungersi un gladio in bronzo.[2]
(fig. 3)
Il R. Decreto 4 novembre 1932 n.
1423 concernente “Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della
croce al valor militare”, apportava modifiche al R. Viglietto 26 marzo 1833 e al
R. Decreto 7 gennaio 1922 n. 195. L’art. 2 stabiliva che alle precedenti
decorazioni al valore militare, oro, argento e bronzo si doveva aggiungere la Croce
di Guerra al Valor Militare. L’art. 4
prevedeva invece che le decorazioni oro, argento e bronzo potessero essere
conferite anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace
mentre limitava il conferimento della croce al solo tempo di guerra.[3]
Il sopracitato R. Decreto 4
novembre 1932 n. 1423 veniva modificato con il R. Decreto 17 ottobre 1941,
n.1480, le modifiche intervenivano essenzialmente sugli artt. 2 e 4. L’articolo
2 modificava il motto inciso sulla croce, infatti fu eliminata la parola
“guerra” così che la nuova denominazione divenne “Croce al Valore Militare”,
mentre la modifica dell’art. 4 inseriva la croce al Valore Militare nel novero
delle decorazioni al Valore concedibile anche per imprese militari compiute in
tempo di pace.[4] (fig. 4)
Trascorreva meno di un anno dall’emanazione
del R.D. 1480/1941 che, con R. Decreto 5 settembre 1942, n. 1273, si andava nuovamente
a modificare la dicitura posta sul verso della croce di guerra a valore
militare. La nuova formulazione prevede solo la dicitura “Al Valor Militare “.[5]
(fig. 5)
Dopo pochi mesi, il R.D. 1273/1942
veniva modificato dal R. Decreto 10 maggio 1943 n. 629, finalmente, dopo 21
anni dalla sua istituzione, anche per croce al valore militare, si disponeva
l'uso del nastro azzurro. (fig.6) Il nuovo decreto introduceva novità in merito
ai segni distintivi del nastrino, questo doveva essere “di seta di colore
turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.”, i decorati di
medaglia d’oro dovevano far uso di una stella a cinque punte di oro, “inquadrata
in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo.”, mentre i
decorati di medaglia d’argento e bronzo, rispettivamente, sul nastrino dovevano
apporre una stellina a cinque punte di argento e bronzo. Per il nastrino della
croce non era prevista l’apposizione della stelletta a cinque punte.[6]
Il percorso della Croce al Valor
Militare è quindi sintetizzabile in:
1° modello del 1922: è istituita
la croce di guerra al valor militare, al nastro della Croce al Merito di Guerra
è aggiunto il gladio in bronzo;
2° modello del 1941: la dicitura
“Merito di Guerra” è sostituta da “Croce al Valor
Militare”, fermo il precedente nastro con gladio;
3° modello del 1942: la dicitura
“Croce al Valor Militare” è sostituita da “Al Valor Militare”, fermo il
precedente nastro con gladio;
4° modello del 1943: è esteso
alla Croce al Valor Militare il nastro “turchino celeste” già in uso per le
decorazioni al valore militare, la dicitura rimarrà quella del 1942;
5° modello post 1945: le insegne
reali sono sostituite da quelle della Repubblica Italiana, resta ferma la forma
e il nastro. (fig. 7)
Parallelamente a questo percorso
normativo per l’Istituto del Nastro Azzurro si avviava un complesso procedimento
normativo tendente all’ottenimento dell’Emblema Araldico e alla successiva regolamentazione
delle motivazioni per la concedibilità, nonché della simbologia da adottare per
rappresentare le diverse categorie dei decorati al Valore Militare.
Con Regie Patenti del 29 marzo
1928, in applicazione al Regio Decreto del 17 novembre 1927, fu riconosciuto
all'Istituto ed ai suoi soci il diritto di far uso dell’emblema araldico.
Con successive Regie Patenti del
16 gennaio 1936, il Re Vittorio Emanuele III, in applicazione al Regio Decreto
del 19 dicembre 1935, estendeva il diritto di uso dell’emblema araldico anche
ai decorati di Croce di Guerra al Valor Militare, riconoscendo anch’essi quali componenti
del Corpo Nobiliare del Valore.
[1] R.D. 19
gennaio 1918, n. 205. Istituzione di una croce al merito di guerra
Art. 1. È istituita una croce al merito di guerra.
Art. 2. Essa sarà di bronzo e porterà
da un lato, il motto: "Merito di guerra", e sul rovescio una stella
in campo raggiato. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel
disegno annesso al presente decreto e d'ordine Nostro sottoscritto dai Ministri
della guerra, della marina e delle colonie.
La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa
ad un nastro della larghezza di 37 mm., formato di
undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino-celeste e
bianco alternati.
[2] Croce di
Guerra al Valore Militare
R.D. 7 gennaio 1922, n. 195. Disposizioni sulle croci
al merito di guerra.
Art. 1. Le croci al merito di guerra conferite, non
per i titoli comuni di cui all'art. 3 del regio decreto n. 205 del 19 gennaio
1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al
valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al
valor militare e sul Foglio d'ordini della regia marina, accompagnate dalle
relative motivazioni.
Art. 2. Il numero delle concessioni di croci di guerra
al valor militare sarà illimitato.
Art. 3. Le croci di guerra al valor militare di cui al
precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al
numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno
distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello
che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del
presente decreto.
[3] R.
Decreto 4 novembre 1932 n. 1423 concernente “Nuove disposizioni per la
concessione delle medaglie e della croce al valor militare”
[4] R.
Decreto 17 ottobre 1941, n.1480: Che sostituisce l’art. 2 del R.D. 4 novembre
1932, n. 1423.
Art. 1. L'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1932 numero
1423, è sostituito dal seguente: “le decorazioni al valor militare sono: le
medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare”.
Art. 2. L'art. 4 del predetto R. decreto è sostituito
dal seguente:
le medaglie d'oro d'argento e di bronzo e la croce al
valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare
compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrono le caratteristiche di cui
al precedente art. 3.
Art. 3. L'insegna della Croce al valor militare
porterà sul verso la dicitura “croce al valore militare”.
[5] R.
Decreto 5 settembre 1942, n. 1273, Modificazione al R. decreto 17 ottobre
1941-XIX, n. 1480, concernente la estensione al tempo di pace della concessione
della croce al valor militare.
Art. 1. L'insegna della croce al valor militare
porterà sul verso la dicitura « al valor militare ».
Art. 2. È abrogato l'art. 3 del R. decreto 17 ottobre
1941, n. 1480.
[6] R.
Decreto 10 maggio 1943. Estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al
valor militare.
Art. 1. Articolo unico.
L'art. 25 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è
sostituito dal seguente:
«Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda
le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor
militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.
Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di
colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.
Esso è privo di contrassegni per la croce al valor
militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque parte di bronzo e di
argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di
argento.
Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo
distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata
in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo».
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