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mercoledì 6 novembre 2024

Su un vecchio labaretto proveniente dall’Austria II Parte Croce al Valore Militare

 ARCHIVIO

Su un vecchio labaretto proveniente dall’Austria.

Giorgio Madeddu

( seguito articolo in data 5 novembre 2024)

Ma perché i colori della croce al Merito di Guerra nell’emblema dei decorati al Valore Militare?

Esite una spiegazione che deve ricercarsi nell’evoluzione della normativa riguardante la croce al Valore Militare.

Con R. D. 19 gennaio 1918 n. 205 veniva istituita la croce al “Merito di Guerra”, la croce, in bronzo, “porterà da un lato, il motto: "Merito di Guerra", e sul rovescio una stella in campo raggiato.”  Con un nastro di “…37 mm., formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino-celeste e bianco alternati.”[1]

Successivamente con R.D. 10 marzo 1918, n. 356 veniva modificato il nastro che, in sostituzione delle undici righe, ne riportava tre di colore turchino-celesti, larghe nove millimetri ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque millimetri. (fig. 2)

Con il R.D. 7 gennaio 1922, n. 195 veniva istituita al Croce di Guerra al Valore Militare, questa intendeva premiare coloro che, avendo precedentemente ricevuto la croce al merito di guerra, non per atti comuni, ma per specifici atti di valore, dovevano vedere riconosciuto il proprio gesto con le ricompense al valor militare e seguire, per la concessione, la procedura propria delle decorazioni al Valore Militare con la pubblicazione del nominativo e la relativa motivazione. La Croce di Guerra al Valore Militare manterrà lo stesso nastro della croce al Merito alla quale andrà ad aggiungersi un gladio in bronzo.[2] (fig. 3)

Il R. Decreto 4 novembre 1932 n. 1423 concernente “Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce al valor militare”, apportava modifiche al R. Viglietto 26 marzo 1833 e al R. Decreto 7 gennaio 1922 n. 195. L’art. 2 stabiliva che alle precedenti decorazioni al valore militare, oro, argento e bronzo si doveva aggiungere la Croce di Guerra al Valor Militare.  L’art. 4 prevedeva invece che le decorazioni oro, argento e bronzo potessero essere conferite anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace mentre limitava il conferimento della croce al solo tempo di guerra.[3]

Il sopracitato R. Decreto 4 novembre 1932 n. 1423 veniva modificato con il R. Decreto 17 ottobre 1941, n.1480, le modifiche intervenivano essenzialmente sugli artt. 2 e 4. L’articolo 2 modificava il motto inciso sulla croce, infatti fu eliminata la parola “guerra” così che la nuova denominazione divenne “Croce al Valore Militare”, mentre la modifica dell’art. 4 inseriva la croce al Valore Militare nel novero delle decorazioni al Valore concedibile anche per imprese militari compiute in tempo di pace.[4] (fig. 4)

Trascorreva meno di un anno dall’emanazione del R.D. 1480/1941 che, con R. Decreto 5 settembre 1942, n. 1273, si andava nuovamente a modificare la dicitura posta sul verso della croce di guerra a valore militare. La nuova formulazione prevede solo la dicitura “Al Valor Militare “.[5] (fig. 5)

 

 




 


Dopo pochi mesi, il R.D. 1273/1942 veniva modificato dal R. Decreto 10 maggio 1943 n. 629, finalmente, dopo 21 anni dalla sua istituzione, anche per croce al valore militare, si disponeva l'uso del nastro azzurro. (fig.6) Il nuovo decreto introduceva novità in merito ai segni distintivi del nastrino, questo doveva essere “di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.”, i decorati di medaglia d’oro dovevano far uso di una stella a cinque punte di oro, “inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo.”, mentre i decorati di medaglia d’argento e bronzo, rispettivamente, sul nastrino dovevano apporre una stellina a cinque punte di argento e bronzo. Per il nastrino della croce non era prevista l’apposizione della stelletta a cinque punte.[6]

Il percorso della Croce al Valor Militare è quindi sintetizzabile in:

1° modello del 1922: è istituita la croce di guerra al valor militare, al nastro della Croce al Merito di Guerra è aggiunto il gladio in bronzo;

2° modello del 1941: la dicitura “Merito di Guerra” è sostituta da “Croce al Valor Militare”, fermo il precedente nastro con gladio;

3° modello del 1942: la dicitura “Croce al Valor Militare” è sostituita da “Al Valor Militare”, fermo il precedente nastro con gladio;

4° modello del 1943: è esteso alla Croce al Valor Militare il nastro “turchino celeste” già in uso per le decorazioni al valore militare, la dicitura rimarrà quella del 1942;

5° modello post 1945: le insegne reali sono sostituite da quelle della Repubblica Italiana, resta ferma la forma e il nastro. (fig. 7)

Parallelamente a questo percorso normativo per l’Istituto del Nastro Azzurro si avviava un complesso procedimento normativo tendente all’ottenimento dell’Emblema Araldico e alla successiva regolamentazione delle motivazioni per la concedibilità, nonché della simbologia da adottare per rappresentare le diverse categorie dei decorati al Valore Militare.

Con Regie Patenti del 29 marzo 1928, in applicazione al Regio Decreto del 17 novembre 1927, fu riconosciuto all'Istituto ed ai suoi soci il diritto di far uso dell’emblema araldico.

Con successive Regie Patenti del 16 gennaio 1936, il Re Vittorio Emanuele III, in applicazione al Regio Decreto del 19 dicembre 1935, estendeva il diritto di uso dell’emblema araldico anche ai decorati di Croce di Guerra al Valor Militare, riconoscendo anch’essi quali componenti del Corpo Nobiliare del Valore.

(la terza parte sarà pubblicata domani 7 novembre 2024)

[1] R.D. 19 gennaio 1918, n. 205. Istituzione di una croce al merito di guerra

Art. 1. È istituita una croce al merito di guerra.

Art. 2. Essa sarà di bronzo e porterà da un lato, il motto: "Merito di guerra", e sul rovescio una stella in campo raggiato. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto e d'ordine Nostro sottoscritto dai Ministri della guerra, della marina e delle colonie.

La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro della larghezza di 37 mm., formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino-celeste e bianco alternati.

 

[2] Croce di Guerra al Valore Militare

R.D. 7 gennaio 1922, n. 195. Disposizioni sulle croci al merito di guerra.

Art. 1. Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del regio decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al valor militare e sul Foglio d'ordini della regia marina, accompagnate dalle relative motivazioni.

Art. 2. Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare sarà illimitato.

Art. 3. Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.

[3] R. Decreto 4 novembre 1932 n. 1423 concernente “Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce al valor militare”

[4] R. Decreto 17 ottobre 1941, n.1480: Che sostituisce l’art. 2 del R.D. 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 1. L'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1932 numero 1423, è sostituito dal seguente: “le decorazioni al valor militare sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare”.

Art. 2. L'art. 4 del predetto R. decreto è sostituito dal seguente:

le medaglie d'oro d'argento e di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrono le caratteristiche di cui al precedente art. 3.

Art. 3. L'insegna della Croce al valor militare porterà sul verso la dicitura “croce al valore militare”.

[5] R. Decreto 5 settembre 1942, n. 1273, Modificazione al R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1480, concernente la estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare. 

Art. 1. L'insegna della croce al valor militare porterà sul verso la dicitura « al valor militare ».

Art. 2. È abrogato l'art. 3 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1480.

[6] R. Decreto 10 maggio 1943. Estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor militare.

Art. 1. Articolo unico.

L'art. 25 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.

Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.

Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque parte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.

Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo».


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