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lunedì 21 novembre 2016

1866. La III Guerra di Indipendenza ed il Valore Militare Italiano. Documetazione

Regio Decreto con il quale si creano le truppe volontarie per la Guerra all'Austria

Vittorio Emanuele II
per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia.

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la formazione di Corpi volontari italiani per cooperare coll'esercito regolare.
Il generale Garibaldi è nominato comandante di detti volontari.
Art. 2. I volontari avranno la bandiera nazionale e presteranno giuramento di fedeltà al re ed alle leggi dello Stato.
Art. 3. Per essere ammesso nel Corpo volontari è necessario non avere verun obbligo di leva militare.
Coloro i quali appartengono alla classe 1845 o anteriori potranno essere accettati, salvo che presentino o il congedo assoluto dal servizio, o il certificato d'aver soddisfatto all'obbligo della leva.
Coloro i quali successivamente alla loro ammissione nei Corpi volontari venissero colpiti dalla leva dovranno adempiere al loro obbligo nell'esercito regolare, e la circostanza di far parte di Corpi volontari non li esimerà dal dovere di presentarsi all'autorità di leva sotto pena d'esser dichiarati renitenti in caso non si presentino.
Art. 4 Gli individui che a qualunque titolo appartengono all'esercito regolare non potranno far parte dei Corpi volontari a meno che ne ottengano espressa autorizzazione ministeriale.
Le infrazioni a questa disposizione saranno considerate quali diserzioni e punite colle pene stabilite per la diserzione nel codice penale militare.
Art. 5. Gli ufficiali dei Corpi volontari saranno provvisti di una commissione ministeriale.
La relativa loro anzianità e le loro norme di avanzamento saranno regolate da speciali istruzioni.
Art. 6. Gli uomini di bassa-forza dovranno assoggettarsi alla ferma di un anno.
Art. 7. Così gli ufficiali come la bassa forza dei Corpi volontari sono pareggiati a quelli dell'esercito regolare per quanto concerne le competenze, gli onori e i vantaggi, e sono nello stesso modo soggetti al codice penale militare e da tutte le leggi e regolamenti che riguardano la subordinazione e la disciplina.
Art. 8. Coloro i quali per ferite riportate in guerra fossero resi inabili al servizio avranno diritto all'applicazione della legge per le pensioni militari.
Art. 9. Il numero dei battaglioni da organizzarsi è per intanto stabilito venti. La loro formazione avrà luogo secondo è stabilito dall'articolo 12 ed i quadri saranno successivamente attuati in rapporto della forza effettiva esistente, prendendo per base l'organico dell'esercito regolare.
La corrisponsione delle competenze così in denaro come in natura, avrà principio dal giorno in cui entreranno effettivamente a far parte del Corpo.
Art. 10. I volontari dipenderanno dal ministero della guerra e saranno sotto gli ordini del comando superiore dell'esercito
Art. 11. Apposita commissione dà nominarsi dal nostro ministro della guerra compilerà le speciali istruzioni concernenti:
a) Le norme d'ammissione, anzianità ed avanzamento degli uffiziali;
b) Le condizioni di età ed i requisiti necessari onde essere ammessi all'arruolamento della bassa forza;
c) L'equipaggiamento, armamento e la divisa;
d) Le regole amministrative.
La stessa Commissione proporrà pure le località in cui siano a formarsi i battaglioni.
Art. 12. Giusta le proposte di cui all'articolo precedente, si stabiliranno le liste degli uffiziali e si apriranno gli arruolamenti.
Per disposizione ministeriale sarà determinato il giorno della chiamata dei battaglioni.
Art. 13. I Corpi volontari potranno essere sciolti ogni qualvolta il governo lo creda conveniente.
In tal caso, i componenti dei medesimi saranno congedati con una gratificazione eguale a sei mesi od un anno di paga, a seconda dei servigi prestati, salvo a ricompensare in modo speciale coloro che abbiano acquistato benemerenze eccezionali.
Art. 14. Le presenti disposizioni potranno pur essere applicate ad altri Corpi di volontari che secondo le eventualità locali venissero autorizzati nel seguito con reali decreti.
Il predetto nostro ministro segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione di questo decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addi 6 maggio 1866.
Vittorio Emanuele.
L. PETTINENGO


(a cura di Roberta Bottoni e Chiara Carandente)

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