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venerdì 12 giugno 2026

La guerra: classica, rivoluzionaria, sovversiva

 DIBATTITI

massimo coltrinari

Guerra Classica, guerra rivoluzionaria, guerra sovversiva.

La guerra classica. Per guerra classica intendiamo il confronto con la forza di due Stati, o di due coalizioni di Stati, definiti “belligeranti”, in cui si esercita la violenza bellica, secondo le norme del Diritto Internazionale, sulle persone e cose dell’altro Stato o dell’altra Coalizione di Stati, che sono definiti “nemici” o “avversari” al fine di costringere il “nemico” o “l’avversario” ai dettami della nostra volontà e dei nostri interessi. In questo caso si ha la “vittoria” di una parte sull’altra; viceversa si ha la “sconfitta”. La guerra classica inizia con la Dichiarazione di guerra e termina con il Trattato di pace. In questo arco di tempo si esercita appunto la violenza bellica. In questo arco di tempo si può avere l’’armistizio, concordato ed accettato dalle parti, in cui la violenza bellica è sospesa. L’armistizio può concludersi con il Trattato di pace, oppure con la ripresa delle ostilità. Nell’esercizio della violenza bellica si devono osservare le norme del Diritto Internazionale e questa può essere esercita solo sui cittadini del “nemico” o “avversario” atti a portare le armi e quindi in grado di esercitare loro stessi la violenza bellica. Al resto della popolazione, i cosiddetti “civili” non può essere esercitata la violenza bellica direttamente e devono essere rispettati. Questi peraltro possono essere coinvolti nell’esercizio della violenza bellica nel momento questa è esercitata contro le proprietà materiali del “nemico” o “avversario”. Il cittadino in armi che viene ridotto a non più esercitare la violenza bellica, va rispettato, ma reso innocuo, ovvero “fatto prigioniero” e trattenuto in speciali luoghi ( campi di concentramento) fino al termine della guerra. Speciali convenzioni regolano questa detenzione e danno origina a diritti e doveri del prigioniero, cosi come della Potenza che lo detiene. Il cittadino non in armi che cade in potere del “nemico” o “avversario “può essere “internato” fino alla fine della guerra. Anche in questo caso il Diritto internazionale ha predisposto delle Convenzioni che gli garantiscono dei diritti e dei doveri. Lo Stato, ma anche il singolo cittadino, che viola le norme del Diritto Internazionale nell’esercizio della violenza bellica, cioè nella conduzione della guerra commette reati che sono definiti “crimini di guerra” “crimini contro l’umanità”, “genocidio” che come tutti i reati sono perseguibili. Il processo di Norimberga (1946-1948) ed il processo di Tokyo (1946- 1950) ha nell’ambito del Diritto Internazionale sviluppato un precedente di norme accettate dalla Comunità Internazionale.

La guerra rivoluzionaria è una forma di guerra condotta all’interno di una collettività nazionale volta al rovesciamento del regime politico vigente ed alla instaurazione di uno nuovo. Mentre la guerra classica ha come soggetti gli Stati, la guerra rivoluzionaria ha come soggetti i cittadini di uno Stato che si raggruppano in parti o partiti o fazioni che si combattono tra loro. Il Diritto Internazionale non regola la guerra rivoluzionaria, che se ha delle regole si possono far risalire alla Diritto dello Stato interessato. Le parti coinvolte non hanno alcuna protezione giuridica, ma solamente la umana pietà.

La guerra rivoluzionaria diventa guerra rivoluzionario-sovversiva o semplicemente sovversiva quando il rovesciamento del regime dominante non è accompagnato da una trasformazione della struttura etica, politica, economica e sociale dello Stato, ma imposta da una parte, partito, fazione con la violenza, anche bellica, alla parte, partito o fazione “nemica” o “avversaria”. Ovvero il sistema-paese rimane lo stesso, ma cambiano gli esponenti di essa.[1]

Nel nostro approccio della Guerra di Liberazione in Italia, 1943-1945, di cui a seguito diamo conto e sarà riportato in forma di sintesi nel secondo volume[2] possiamo dire, in una visione interna, che è guerra classica nel fronte del sud, il I fronte; e assimilabile alla guerra classica, nel III fronte, l'Internamento in Germania e nel V fronte, quello della prigionia, mentre è rivoluzionaria nel II fronte, il movimento partigiano, o ribellistico, al Nord, e nel IV la resistenza dei militari italiani all'estero, mentre è sovversiva nel fronte avversario, quello della RSI. Infatti la fondazione di questa repubblica è un atto di volontà; tutte le azioni della Repubblica erano volte al ripristino del Regime Fascista, quale era stato dal 1922 al 1943, con alcune varianti, in Italia, innestato sul sistema giuridico del Regno d’Italia. Nel considerare questi avvenimenti è necessario tenere presente queste differenziazioni per evitare equivoci e confusioni. Uno di questi è la "cosiddetta guerra civile", una espressione che genera solo confusione in quanto, basandosi sul principio di nazionalità, presuppone solo la guerra classica. Infatti tutte le guerre rivoluzionarie e sovversive sono "civili" per definizione. Se adottiamo il principio della unità dei popoli europei, l’Unione Europea oggi, domani la Federazione degli Stati d’Europa, allora dobbiamo considerare la I Guerra mondiale una "guerra civile" cosa questa che forza i temi e genera, appunto, confusione ed equivoci. Così se introduciamo il rapporto tra religione e politica abbiamo la guerra giusta, la guerra legittima, la guerra santa si aggiunge ancora più confusione e si è in difficoltà a ricostruire un avvenimento storico-militare.[3] In questo quadro si inserisce il nostro approccio alla guerra di liberazione. Per questo volume abbiamo voluto mettere questi cenni introduttivi in quanto le varie figure giuridiche che sono oggetto di studio (belligeranti, patrioti, ribelli, civili, soldati ecc.) sono riferibili al tipo di guerra che essi combattono. Ad esempio in toscana i tedeschi combattevano una guerra “classica”, così come gli alleati. Gli Italiani a seconda della loro natura di belligeranti combattevano una guerra “classica”, “rivoluzionaria” o “sovversiva” oppure erano estranei ad ogni tipo semplicemente facendo parte dei “non belligeranti” o “civili”.

 

 



[1] Ilari V., Teoria politica della guerra di popolo, in “Memorie Storico-Militari 1983, Roma Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, 1987in cui si interpreta criticamente il pensiero di Clausewitz, Schmit

Liddell Hart sulla guerra di popolo; inoltre vds. AA.VV., La guerra rivoluzionaria, Roma, Volpe, 1965, Atti di un convegno organizzato dall'Istituto Pollio, in cui si può analizzare, in chiave ideologica, forme di strategia indiretta, ed infine, Hobsawn E., I rivoluzionari, Torino, Einaudi, 1978, che riporta saggi sul comunismo, l'anarchia, il marxismo, e scritti su "soldati e guerriglia", "ribelli e rivoluzione”.

[2]  Mangiavacchi M., Coltrinari, M., I Martiri di Fiesole del 12 agosto 1944. La resistenza. Gli eccidi in Toscana e la Memoria, Roma-Viterbo, Edizioni Archeares, 2026, Volume II.

[3][3]  Coltrinari M., Coltrinari L., La ricostruzione e lo studio di un avvenimento militare. Note del “Massimo” storico. Roma, Università Sapienza, Edizioni Nuova Cultura, 2009, pag. 131. Cfr. al riguardo Pavone C., Una guerra civile, Torino, Bollati Boringheri, 1991; Battaglia R., Storia della Resistenza Ita-liana, Torino, Einaudi, 1964; Bocca G., Storia dell'Italia partigiana, Bari, Laterza, 1967; Deakin F.W., Storia della Repubblica di Salò, Torino, Einaudi, 1966.

 


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