DIBATTITI
massimo coltrinari
Guerra Classica, guerra rivoluzionaria, guerra
sovversiva.
La guerra classica. Per guerra classica intendiamo il
confronto con la forza di due Stati, o di due coalizioni di Stati, definiti
“belligeranti”, in cui si esercita la violenza bellica, secondo le norme del
Diritto Internazionale, sulle persone e cose dell’altro Stato o dell’altra
Coalizione di Stati, che sono definiti “nemici” o “avversari” al fine di
costringere il “nemico” o “l’avversario” ai dettami della nostra volontà e dei
nostri interessi. In questo caso si ha la “vittoria” di una parte sull’altra;
viceversa si ha la “sconfitta”. La guerra classica inizia con la Dichiarazione
di guerra e termina con il Trattato di pace. In questo arco di tempo si
esercita appunto la violenza bellica. In questo arco di tempo si può avere
l’’armistizio, concordato ed accettato dalle parti, in cui la violenza bellica
è sospesa. L’armistizio può concludersi con il Trattato di pace, oppure con la
ripresa delle ostilità. Nell’esercizio della violenza bellica si devono
osservare le norme del Diritto Internazionale e questa può essere esercita solo
sui cittadini del “nemico” o “avversario” atti a portare le armi e quindi in
grado di esercitare loro stessi la violenza bellica. Al resto della
popolazione, i cosiddetti “civili” non può essere esercitata la violenza
bellica direttamente e devono essere rispettati. Questi peraltro possono essere
coinvolti nell’esercizio della violenza bellica nel momento questa è esercitata
contro le proprietà materiali del “nemico” o “avversario”. Il cittadino in armi
che viene ridotto a non più esercitare la violenza bellica, va rispettato, ma
reso innocuo, ovvero “fatto prigioniero” e trattenuto in speciali luoghi (
campi di concentramento) fino al termine della guerra. Speciali convenzioni
regolano questa detenzione e danno origina a diritti e doveri del prigioniero,
cosi come della Potenza che lo detiene. Il cittadino non in armi che cade in
potere del “nemico” o “avversario “può essere “internato” fino alla fine della
guerra. Anche in questo caso il Diritto internazionale ha predisposto delle
Convenzioni che gli garantiscono dei diritti e dei doveri. Lo Stato, ma anche
il singolo cittadino, che viola le norme del Diritto Internazionale
nell’esercizio della violenza bellica, cioè nella conduzione della guerra
commette reati che sono definiti “crimini di guerra” “crimini contro
l’umanità”, “genocidio” che come tutti i reati sono perseguibili. Il processo
di Norimberga (1946-1948) ed il processo di Tokyo (1946- 1950) ha nell’ambito
del Diritto Internazionale sviluppato un precedente di norme accettate dalla Comunità
Internazionale.
La guerra rivoluzionaria è una forma di guerra
condotta all’interno di una collettività nazionale volta al rovesciamento del
regime politico vigente ed alla instaurazione di uno nuovo. Mentre la guerra
classica ha come soggetti gli Stati, la guerra rivoluzionaria ha come soggetti
i cittadini di uno Stato che si raggruppano in parti o partiti o fazioni che si
combattono tra loro. Il Diritto Internazionale non regola la guerra
rivoluzionaria, che se ha delle regole si possono far risalire alla Diritto
dello Stato interessato. Le parti coinvolte non hanno alcuna protezione
giuridica, ma solamente la umana pietà.
La guerra rivoluzionaria diventa guerra
rivoluzionario-sovversiva o semplicemente sovversiva quando il rovesciamento
del regime dominante non è accompagnato da una trasformazione della struttura
etica, politica, economica e sociale dello Stato, ma imposta da una parte,
partito, fazione con la violenza, anche bellica, alla parte, partito o fazione
“nemica” o “avversaria”. Ovvero il sistema-paese rimane lo stesso, ma cambiano
gli esponenti di essa.[1]
Nel nostro approccio della Guerra di Liberazione in
Italia, 1943-1945, di cui a seguito diamo conto e sarà riportato in forma di
sintesi nel secondo volume[2]
possiamo dire, in una visione interna, che è guerra classica nel fronte del
sud, il I fronte; e assimilabile alla guerra classica, nel III fronte,
l'Internamento in Germania e nel V fronte, quello della prigionia, mentre è
rivoluzionaria nel II fronte, il movimento partigiano, o ribellistico, al Nord,
e nel IV la resistenza dei militari italiani all'estero, mentre è sovversiva
nel fronte avversario, quello della RSI. Infatti la fondazione di questa
repubblica è un atto di volontà; tutte le azioni della Repubblica erano volte
al ripristino del Regime Fascista, quale era stato dal 1922 al 1943, con alcune
varianti, in Italia, innestato sul sistema giuridico del Regno d’Italia. Nel
considerare questi avvenimenti è necessario tenere presente queste
differenziazioni per evitare equivoci e confusioni. Uno di questi è la
"cosiddetta guerra civile", una espressione che genera solo
confusione in quanto, basandosi sul principio di nazionalità, presuppone solo
la guerra classica. Infatti tutte le guerre rivoluzionarie e sovversive sono
"civili" per definizione. Se adottiamo il principio della unità dei
popoli europei, l’Unione Europea oggi, domani la Federazione degli Stati
d’Europa, allora dobbiamo considerare la I Guerra mondiale una "guerra
civile" cosa questa che forza i temi e genera, appunto, confusione ed
equivoci. Così se introduciamo il rapporto tra religione e politica abbiamo la
guerra giusta, la guerra legittima, la guerra santa si aggiunge ancora più
confusione e si è in difficoltà a ricostruire un avvenimento storico-militare.[3]
In questo quadro si inserisce il nostro approccio alla guerra di liberazione.
Per questo volume abbiamo voluto mettere questi cenni introduttivi in quanto le
varie figure giuridiche che sono oggetto di studio (belligeranti, patrioti,
ribelli, civili, soldati ecc.) sono riferibili al tipo di guerra che essi
combattono. Ad esempio in toscana i tedeschi combattevano una guerra
“classica”, così come gli alleati. Gli Italiani a seconda della loro natura di
belligeranti combattevano una guerra “classica”, “rivoluzionaria” o “sovversiva”
oppure erano estranei ad ogni tipo semplicemente facendo parte dei “non
belligeranti” o “civili”.
[1]
Ilari V., Teoria politica della guerra di
popolo, in “Memorie Storico-Militari 1983, Roma Ministero della Difesa,
Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, 1987in cui si interpreta
criticamente il pensiero di Clausewitz, Schmit
Liddell Hart sulla guerra di popolo; inoltre vds.
AA.VV., La guerra rivoluzionaria,
Roma, Volpe, 1965, Atti di un convegno organizzato dall'Istituto Pollio, in cui
si può analizzare, in chiave ideologica, forme di strategia indiretta, ed
infine, Hobsawn E., I rivoluzionari,
Torino, Einaudi, 1978, che riporta saggi sul comunismo, l'anarchia, il
marxismo, e scritti su "soldati e guerriglia", "ribelli e
rivoluzione”.
[2] Mangiavacchi M., Coltrinari, M., I Martiri di Fiesole del 12 agosto 1944. La
resistenza. Gli eccidi in Toscana e la Memoria, Roma-Viterbo, Edizioni
Archeares, 2026, Volume II.
[3][3] Coltrinari M.,
Coltrinari L., La ricostruzione e lo
studio di un avvenimento militare. Note del “Massimo” storico. Roma,
Università Sapienza, Edizioni Nuova Cultura, 2009, pag. 131. Cfr. al riguardo Pavone
C., Una guerra civile, Torino, Bollati Boringheri, 1991; Battaglia R., Storia
della Resistenza Ita-liana, Torino, Einaudi, 1964; Bocca G., Storia dell'Italia
partigiana, Bari, Laterza, 1967; Deakin F.W., Storia della Repubblica di Salò,
Torino, Einaudi, 1966.
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